Lo Statuto

STATUTO A.N.A.P.

Associazione Nazionale Autisti Professionisti

(Ai sensi dell’Art. 18 della C.I. ai sensi dell’Art 12-42 del CC Adeguato al D.LGS 460/97)

TITOLO I Denominazione e Sede

ART. 1

E’ costituita nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana una Associazione, non riconosciuta, operante nel settore prestatori d’opera nell’ambito del trasporto su strada che assume la    denominazione di A.N.A.P. (Associazione Nazionale Autisti Professionisti).

L’Associazione ha la sede nazionale, legale ed operativa in Via Truentina 47, 64010 Colonnella (TE) e potrà aprire unità locali su tutto il territori nazionale.

La sua durata è illimitata ed è senza scopo di lucro.

TITOLO II Scopo e finalità

ART. 2

L’Associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, ed in particolare, nel caso in cui si esercitasse uno sciopero, ai sensi dell’Art. 40 della Costituzione Italiana, essa osserverà i contenuti dell’Art. 146 del 1990 garantendo i servizi pubblici essenziali.

Essa opera senza scopo di lucro e con finalità di assistenzialismo, sotto qualsivoglia forma, finalizzate a salvaguardare la dignità, il rispetto, la congrua applicabilità dei contratti di lavoro, nei rapporti tra la classe datoriali e il dipendente e anche tra il committente e il trasportatore autonomo; nella fattispecie, l’Associazione assume le iniziative nei confronti delle istituzioni ad emendare proposte migliorative dei contratti in essere.

Al fine di perseguire lo scopo sociale, l’Associazione disporrà di uno sportello lavoro, riservato agli associati, che nel contesto opererà sul territorio nazionale che, per un identificativo interno semplificato, assumerà la denominazione di ANAP Labor.

In sostanza, il prestatore d’opera disoccupato si iscriverà presso lo sportello di ANAP Labor e l’organizzazione, che per ovvie ragioni avrà contatti diretti con il settore datoriali, provvederà a creare contatto (colloquio) tra le parti. Questa iniziativa sarà gestita anche dalle sedi regionali e provinciali. Tale iniziativa favorirà l’impiego dei conducenti, prevalentemente laddove vi saranno le condizioni, a scegliere il lavoro più adatto alle proprie affinità professionali.

Al fine di favorire eventuali tentativi di conciliazione tra le parti, l’Associazione disporrà di uno studio legale e commerciale che, su una piattaforma web, assisterà ogni singolo associato nelle fasi di consulenze stragiudiziali. L’Associazione inoltre opererà in favore della classe operaia nel settore trasporti.

L’Associazione A.N.A.P. sarà iscritta all’Albo Trasportatori conto terzi, in forma cooperativistica con autorizzazione nazionale ed internazionale e, in virtù di ciò, potrà acquisire commesse di trasporto e redistribuire equamente fra gli associati. L’Associazione sarà iscritta all’IVASS come persona giuridica nella sez. E e su tutte quelle situazioni che non necessitano di particolari autorizzazioni, al fine di raggiungere lo scopo sociale, migliorando lo stato economico e sociale degli stessi lavoratori dipendenti ed autonomi e, per quanto possibile, rendere applicativo il contenuto dell’ Art. 36 della Costituzione Italiana.

TITOLO III Soci

ART. 3

Il numero dei soci è illimitato. Spetta al Presidente in carica, individuare tra gli associati gli elementi idonei a ricoprire cariche di Segreterie regionali ed a conferire o revocare loro mandati, ad approvare le nomine alle Segreterie provinciali, a loro volta nominati dai Segretari regionali.

Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnano a realizzarli nell’osservanza comunque del presente statuto. E’ espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

ART. 4

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, alla quale è annessa la revoca tassativa a qualsiasi altra associazione. Il modulo è fornito dall’Associazione e inviata al Consiglio Direttivo o alla Segreteria regionale o provinciale, competente per territorio, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.

All’atto della richiesta, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà rilasciata la tessera sociale e/o verrà effettuata l’iscrizione nel libro degli associati occupando un numero progressivo e il richiedente acquisirà la qualifica di associato a partire da quel momento.

ART. 5

La qualifica di associato/iscritto da diritto:

  • a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  • a partecipare alla vita associativa esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate;
  • a partecipare come candidato al rinnovo del Consiglio Direttivo;
  • ad usufruire di tutti i servizi messi a disposizione dall’Associazione finalizzati al raggiungimento dello scopo sociale.

ART. 6

I soci sono tenuti:

  • all’osservanza dello Statuto, dell’eventuale regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
  • al versamento del contributo associativo, annuale, stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del

Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

I contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 7

La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o estinzione della persona giuridica o ente.

ART. 8

Le dimissioni dell’associato hanno effetto immediato dalla annotazione sul libro degli iscritti, previa restituzione della tessera associativa.

L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo o anche autonomamente dalla Segreteria regionale competente per territorio nei casi in cui:

  • non si ottemperi alle disposizione del presente Statuto, eventuali regolamenti, e delibere;
  • si svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione che in qualche modo assuma comportamento ostativo al raggiungimento dello scopo sociale;
  • in qualunque modo si arrechi o possa arrecare gravi danni anche morali all’Associazione;
  • il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi dall’inizio esercizio comporta l’automatica decadenza dell’associato senza alcuna formalità.

ART. 9

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate all’associato per iscritto. Gli iscritti receduti, decaduti, od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo annuale versato.

TITOLO IV Risorse economiche e fondo comune

ART. 10

L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

  1. quote e contributi degli associati;
  2. eredità, donazioni e legati;
  3. contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Istituzioni o di Enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  4. contributi dell’ Unione Europea e di organismi internazionali;
  5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  6. proventi della cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, comunque finalizzai al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  7. erogazioni liberali degli associati e di terzi:
  8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
  9. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale. Il fondo comune, costituito a titolo esemplificativo e non esaustivo, da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati, durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo eventuale scioglimento.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 11

L’esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico/finanziario da presentare all’Assemblea degli associati.

Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale .

TITOLO V Organi dell’Associazione

ART. 12

Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea degli associati;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Segretario Generale.

ART. 13

L’Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione, ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e, all’attuazione delle decisioni da essa assunte, provvede il Consiglio Direttivo. Saranno i Segretari di Regione a far parte dell’Assemblea generale degli associati che si terrà ogni fine esercizio annuale su delega degli stessi associati, in appendice alla domanda di ammissione.

ART. 14

L’Assemblea ordinaria delibera su:

  • elezione del Consiglio Direttivo con esclusione del primo triennio di esercizio, in tal periodo le cariche del Consiglio Direttivo saranno ricoperte dagli iscritti soci fondatori dell’ A.N.A.P.;
  • approvazione del rendiconto economico/finanziario;
  • approvazione dei programmi dell’attività da svolgere, specie in caso di inusuali prese di posizioni collettive, necessarie alla difesa dei diritti e della dignità dei lavoratori associati;
  • approvazione di eventuali regolamenti;
  • deliberazioni in merito ad eventuali esclusioni di iscritti.

ART. 15

La convocazione dell’Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante affissione nei locali della sede sociale, almeno 30 giorni prima della adunanza contenente l’ordine del giorno, il luogo, l’orario, la data della prima convocazione e della seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. La convocazione può essere fatta anche con mezzi informatici quali email o telefono, conservandone la tracciabiàita. La prima convocazione si ritiene validamente costituita quando sono presenti la meta più uno degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. Le modalità di voto seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

ART. 16

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Segretario Generale che assume le vesti del Vice Presidente o dalla persona designata dall’Assemblea stessa.

La nomina del Segretario dell’Assemblea è fatta dal Presidente dell’Assemblea. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nominato nell’Assemblea del momento.

ART. 17

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente il Vice Presidente e il Segretario Generale. Il Consiglio Direttivo è atto a compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea degli associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale. Ha il compito di vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse, specie quando queste presentano criticità di carattere sociale collettivo. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l’assemblea perché provveda ad eleggere un nuovo consiglio.

ART. 18

Il Presidente ha il compito di presiedere l’Assemblea degli associati, presiede e coordina l’attività dell’Associazione, nomina e revoca mandati di Segreteria regionali e provinciali.

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione e può delegare solo il Vice Presidente o il Segretario Generale alla sua sostituzione nella firma.

Il Presidente ha poteri di firma per atti ordinari e straordinari nell’apertura e/o nella chiusura di rapporti con istituti bancari e verso terzi.

Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Segretario Generale, in caso di dimissioni, spetta al Segretario Generale, che è anche Vice Presidente, convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente analizza, valuta e decide su tutte quelle situazioni che eccedono la ordinaria amministrazione e propone al Consiglio Direttivo all’ O.D.G. dell’Assemblea convocata, tutte quelle soluzioni favorevoli al raggiungimento dello scopo sociale.

ART. 19

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Iscritti) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconto annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione degli iscritti per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

TITOLO VI Scioglimento

ART. 23

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L’Assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentito l’organismo di controllo preposto, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2020 e del DPCM n° 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo dell’Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre associazioni che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 24

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra gli associati o tra questi e qualsiasi organo dell’Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Teramo.

ART. 25

Il presente Statuto ha carattere di applicazione sul territorio Nazionale. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Il Presidente

Luciano Grancioli ………………………………..

Il Vicepresidente

Carmelo Paladina ……………………………….

Il Segretario Generale

Mauro Gadaleta ……………………………….